Attrezzatura di sicurezza

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Descrizione del corso

Corso finalizzato alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici aziendali in base a quando stabilito dall’art. 36 e 37 c. 1 lettera A D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011. 

Aggiornamento ogni 5 anni (4 ore)

Con riferimento all’art. 36, alla lettera del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e al punto 4 dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, il modulo prevede i seguenti contenuti.

PROGRAMMA DEL MODULO GENERALE (4 ORE) Definizione ed esemplificazione dei concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

PROGRAMMA DEL MODULO SPECIFICO (4 ORE) Rischi tipici dell’attività: rischi infortunistici degli ambienti di lavoro, videoterminali, stress lavoro correlato, MMC posture fisse e movimenti ripetitivi, rischio chimico, segnaletica aziendale, procedure di esodo, prevenzione incendi e procedure per il primo soccorso.

Attualmente il corso viene svolto online, in modalità FAD sincrona. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Gli interessati saranno avvisati con congruo anticipo.

A coloro che frequenteranno almeno il 90% delle ore complessive del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

Periti tecnici e industriali, o laureati in ingegneria con esperienza almeno quinquennale nell’insegnamento della materia della sicurezza sui luoghi di lavoro; comandanti dei vigili del fuoco, dipendenti della Az. Usl con esperienza almeno quinquennale nel campo della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lavoratori delle imprese del terziario con qualsiasi forma contrattuale compresi i soci lavoratori in base a
quando stabilito dall’art. 36 e 37 c. 1 lettera A D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del
21/12/2011dall’accordo Stato-Regioni 11/01/2012.